Incompatibilità? Solo inesattezze e falsità

923

Antonio Gitto risponde alla consigliera Daniela Diomedi in merito ad una sua “presunta incompatibilità” nell’esercizio della funzione di presidente di AnconAmbiente SpA.
Qui di seguito il post (riportato integralmente) pubblicato su Facebook con il quale Gitto risponde al consigliere del M5S.

"Gentilissima Consigliera,
ho letto con attenzione il suo post, peraltro pubblicato anche da “cronacheancona.it” del 13/05/2017, dal quale emergono numerose inesattezze (o se preferisce falsità).
La prima inesattezza è quella relativa alla presunta “incompatibilità dei pubblici dipendenti ed anche, specificatamente, del personale dell’Università”. In effetti, nel caso del sottoscritto, seppure dipendente in regime di tempo pieno, non vi è alcuna incompatibilità. Tanto è vero che ho ricevuto la necessaria autorizzazione dal mio Ateneo (cd. nulla osta). Ciò sia per il primo mandato (quello con nomina del 19/11/2013) sia per il secondo mandato (quello con nomina del 13/10/2016).
Invero, i riferimenti normativi che cita (art. 6, comma 9° della legge n. 240 del 30/12/2010) non precludono ai docenti universitari la possibilità di essere amministratori di società (in particolare di società pubbliche), ma stabiliscono l’impossibilità di esercitare attività imprenditoriali o attività professionali. Il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione, pertanto, non rientra tra quelli preclusi dal citato articolo 9.
Sicuramente l’articolo 9 non statuisce che “Tra le ipotesi di incompatibilità assolute con lo status di dipendente pubblico vi sono innanzitutto quelle per le quali è previsto – sotto qualsiasi forma – un compenso”.
Per comodità lo trascrivo di seguito (art. 6, comma 9° della legge n. 240 del 30/12/2010): “La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo”.
Vero è, invece, che nel rilasciare il secondo nulla osta (quello relativo al mandato in corso, che decorre dal 13/10/2016), il mio Ateneo ha preteso che l’autorizzazione fosse subordinata al fatto che l’incarico fosse a titolo gratuito (non oneroso).
Probabilmente le sembrerà strano, ma ho accettato questa condizione. Ho accettato perché, come sa, il progetto è quello della costituzione di un’azienda interamente pubblica, che possa avere dimensione provinciale ed acquisire il servizio di igiene ambientale di tutto il bacino. La sua realizzazione passa per il risanamento di Anconambiente (cosa riuscita, poiché basta vedere i bilanci chiusi al 31/12/2014 ed al 31/12/2015, che hanno evidenziato un utile di Euro 416.863 il 2014 ed Euro 1.721.152 il 2015) ed il conferimento del suo ramo aziendale di “igiene ambientale” all’interno di Multiservizi S.p.a..
Non ritenevo di dover abbandonare questo progetto in fase realizzativa (entro la fine del 2017) per rispetto degli oltre 300 dipendenti dell’azienda, che vedevano e vedono in questa operazione la tranquillità propria e delle proprie famiglie. Era un atto dovuto alla comunità, che vedrà realizzare un progetto industriale di grande valore per il territorio. Era un atto dovuto nei confronti di chi aveva riposto fiducia in me e nel mio lavoro di amministratore. Del resto un anno senza compenso è cosa sopportabile e sostenibile, se per una giusta causa (e questa, le assicuro, che lo è).
Nel precedente mandato, anche questo, come già detto, autorizzato, non mi era stato chiesto di rinunciare al compenso (di Euro 20.000, senza alcun gettone o benefit di alcun tipo). Tuttavia, nel corso del mandato, per gli anni 2014 e 2015, l’Università mi ha comunicato che una sopravvenuta normativa (art. 23-ter co. 2. DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e art.1 co. 471, 472, 473 e 474 della L. 27 dicembre 2013, n. 147) imponeva una riduzione dei compensi (che in tal modo scendeva a circa Euro 10.000 annui). Secondo numerosi avvocati, l’applicazione di tale normativa appariva illegittima. Tuttavia, ho ritenuto di non prendere provvedimenti ed adeguarmi alla suddetta riduzione.
La seconda inesattezza è, conseguentemente, quella relativa alla presunta assenza di autorizzazione per il primo mandato (19/11/2013-13/10/2016). Del resto il fatto che l’Ateneo non lo abbia pubblicato sul sito non può essere una colpa attribuibile al sottoscritto.
La terza inesattezza è, infine, quella relativa alla presunta obbligatorietà della gratuità dell’incarico per il periodo 19/11/2013-13/10/2016. Infatti, come evidenziato poteva non esserlo.
Questi i fatti, sui quali farà i giusti e dovuti approfondimenti la Procura Contabile presso la quale ha depositato apposito esposto il 3 maggio 2017.
Resta da capire perché si diffondano ad arte, da parte di un Consigliere Comunale, notizie prive di qualsiasi fondamento. Notizie che, diffuse così violentemente sulla rete e sui quotidiani, rischiano, ove non chiarite, di screditare e diffamare.
Come Lei ben sa, essendo funzionario in Corte di Appello, queste non sono prerogative nell’esercizio di una funzione (quella di Consigliere Comunale), ma un reato
".

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here