Transizione 5.0 e certificazione: emendamento al D.L. n.19/2024 per includere i “tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti”

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Presentato emendamento al decreto PNRR 2024 per inserire le professioni abilitate della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) nelle attività legate alle prestazioni e diagnosi energetiche

Le professioni di area tecnica abilitate alla progettazione di edifici ed impianti appartenenti alla Rete delle Professioni Tecniche (RPT), ovvero circa 600.000 professionisti iscritti all’albo, non possono essere escluse dalla certificazione dei requisiti di Transizione 5.0. Si tratta infatti di professionisti, iscritti nei relativi ordini e collegi professionali, che posseggono le conoscenze, le competenze e l’esperienza di attività legate alle prestazioni energetiche e quindi alle diagnosi energetiche.

Ed è per questo che l’Onorevole Andrea De Bertoldi (Fratelli d’Italia), da sempre attento al mondo delle professioni, ha presentato, presso la V Commissione Permanente (bilancio, tesoro e programmazione) della Camera, un emendamento all’articolo 38, comma 11, del Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che di fatto escludeva tali professionisti. L’attività di certificazione ex ante e ex post, prevista dal comma 11 dell’articolo 38 D.L. n.19/2024, è una diagnosi energetica, che il soggetto deputato alla certificazione effettua prima e dopo l’intervento progettuale di miglioramento del rendimento energetico. La stessa, infatti, si effettua prima, verificando la riduzione dei consumi energetici in base all’investimento pianificato; ma anche dopo, per verificare l’effettiva realizzazione dell’investimento che abbia avuto come risultato l’efficientamento energetico previsto. Tra i soggetti abilitati a tale attività di certificazione – si legge nelle motivazioni all’emendamento presentato al decreto – per i quali il decreto ha già indicato gli Esperti in gestione dell’energia (EGE), accreditati secondo la norma UNI CEI 11339, e le Esco (Energy Service Company), organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352, non possono essere esclusi i professionisti abilitati dell’area tecnica aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche che proprio la legislazione vigente in materia di rendimenti energetici identifica tra i “tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti”, iscritti nei rispettivi albi professionali, in possesso delle competenze specifiche a redigere gli attestati di prestazione energetica, ovvero, ad eseguire le diagnosi energetiche di edifici ed impianti. Prestazioni che sono corrispondenti a quelle richieste ai fini degli investimenti previsti dalla transizione 5.0, oggetto di certificazione, che non possono essere affidate esclusivamente ai soggetti abilitati indicati al comma 11.

Una scelta legislativa che non tenga conto di tale richiesta di inclusione di soggetti abilitati e qualificati creerebbe, infatti, per la Rete delle Professioni Tecniche un’illegittima discriminazione tra professionisti esercenti attività già esistenti ovvero sovrapponibili nell’ordinamento a parità di conoscenze e competenze professionali, determinando un grave pregiudizio al mercato interno dei servizi professionali, nonché ai diritti dei consumatori, tale da impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno dei servizi professionali.

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