In via di completamento la riforma dell’autotrasporto

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Confartigianato Trasporti Marche ricorda che in seguito all’approvazione del pacchetto trasporti, dal 12 agosto 2011 sarà pienamente operativa l’azione diretta a beneficio del vettore che ha eseguito materialmente il servizio di trasporto di cose c/terzi.
Questo meccanismo, afferma Gilberto Gasparoni segretario regionale di Confartigianato Trasporti, pur essendo stato introdotto lo scorso anno dall’art. 1 bis comma 2, lett. e), della Legge 127 del 4 Agosto 2010, che ha inserito un nuovo articolo (il 7 ter) all’interno del D.lgvo 286/2005, entra in vigore soltanto dal 12 Agosto p.v a seguito del differimento di un anno previsto al comma 3 del già citato art. 1 bis . Quindi dopo l’entrata in vigore dei costi minimi con decorrenza dal 12 giugno scorso anche per i servizi di trasporto effettuati con contratti scritti, dal prossimo 12 agosto entra in vigore la possibilità dell’azione diretta per il pagamento dei servizi prestati, nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti del corrispettivo pattuito. Ciò significa che il vettore che ha eseguito il trasporto, in caso di sub vezione, o di altre figure presenti nella filiera quali mandanti effettivi, può rivendicare il pagamento dei servizi prestati ad una di queste parti, ciò è possibile anche quando chi ha commissionato il trasporto potrebbe risultare anche insolvente o in forte ritardo nel pagamento dei corrispettivi. Per completezza di informazione riportiamo il testo dell’Articolo 7 ter che prevede la disposizione in materia di azione diretta.

Con questo ultimo adempimento si completa sostanzialmente la riforma dell’autotrasporto anche se l’Osservatorio dell’autotrasporto stesso non ha completato il lavoro con la pubblicazione dei costi minimi per singoli settori merceologici e le parti vettoriali e la committenza non hanno colto appieno l’opportunità offerta dall’art. 83/bi di elaborare accordi volontari nazionali tramite i quali era possibile regolamentare compiutamente le specificità esistenti nei singoli comparti agevolando in questo modo l’applicazione dei costi minimi che in questo caso sono stati resi più aderenti alle esigenze dei vettori e dei committenti. La normativa fornisce maggiore tutela agli oltre 5.000 autotrasportatori marchigiani ed a tutti i vettori italiani.

“7-ter. Disposizioni in materia di azione diretta. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore (*)

(*) La legge 127/2010, art. 1bis, comma 3, prevede che questa disposizioni entri in vigore dopo un anno dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (quindi dal 12 agosto 2011)”

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