Nuove norme sugli incidenti industriali

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Il Centro Assistenza Ecologica è una realtà sempre più caratterizzata dalla multidisciplinarietà delle proprie competenze. In tale ottica si colloca lo sviluppo di particolari aree tematiche di consulenza collegate ad una gestione integrata e completa dei vari aspetti ambientali, quali la gestione di aziende IPPC o la redazione di progetti di VIA. Uno stimolo a seguire questa direzione deriva anche dal riconoscimento delle necessità e delle esigenze proprie delle varie realtà aziendali con le quali il Centro Assistenza Ecologica è in continuo contatto e dall’evolversi delle disposizioni legislative. In merito a questa ultima considerazione, è importante sottolineare che il Centro Assistenza Ecologica ha ampliato la propria offerta, includendo lo sviluppo di sistemi per la gestione della Seveso.
La normativa Seveso è relativa ai rischi di incidente rilevante derivanti da talune attività industriali, che prende il suo nome dall’incidente del 10 Luglio 1976 nell’azienda ICMESA ubicata nel comune di Meda, a ridosso dell'abitato di Seveso, in Brianza. Dopo l’incidente, gli Stati europei furono spinti a dotarsi di una politica comune in materia di prevenzione dei grandi rischi industriali. La prima regolamentazione del rischio industriale a livello comunitario è costituita dalla Direttiva 82/501/CE, recepita in Italia con il D.P.R. 175 del 1988. Il D.P.R. 175/1988 viene più volte modificato, fino ad essere abrogato (ad eccezione dell’art. 20) dal D.Lgs. 334/1999, che rappresenta il recepimento italiano della Direttiva 96/82/CE, cosiddetta “Seveso bis”. Tale evoluzione legislativa ha introdotto numerosi nuovi elementi, compresi il concetto che la prevenzione degli incidenti rilevanti è connessa unicamente alla
presenza di determinate sostanze pericolose e non allo svolgimento di determinate attività industriali che ne possono prevedere l’uso, definendo le soglie che determinano l’assoggettabilità e, l’inserimento tra le categorie di sostanze pericolose da considerare delle comburenti e pericolose per l’ambiente. Nel 2003 viene emanata la direttiva 2003/105 CE “Seveso ter”, il recepimento italiano della quale è costituito dal D.Lgs. 238/05. Il D.Lgs. 238/2005 modifica in alcune parti il D. Lgs. 334/1999, tra cui l’Allegato 1 relativo all’elenco delle sostanze, miscele e preparati pericolosi per l’applicazione dell’art. 2 (art. 2 comma 1: Il presente
decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.) Inoltre l’articolo 6 comma 3 del D. Lgs. 238/2005 specifica che: “Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'art. 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie.”Questo articolo riveste notevole importanza alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento CLP n.1272/2008 e, per il momento, del suo primo ATP (Regolamento 790/2009), i quali hanno modificato la classificazione di molte sostanze, comprese alcune comunemente utilizzate nell’ambito del settore galvanico. Rientrano, infatti, tra le categorie da considerare per l’assoggettabilità alla normativa Seveso, le
classificazioni di composti di metalli quali cadmio, rame, stagno, cobalto, nichel, zinco. La regolamentazione
prevede, per rientrare nel campo di applicazione della normativa, la presenza negli stabilimenti di sostanze pericolose in quantità maggiori od uguali a quelle indicate nell’ Allegato 1, che è diviso in due parti. Nella prima vengono elencate sostanze specifiche (e le rispettive soglie), ad esempio acetilene, metanolo, dicloruro di zolfo, mentre la seconda contiene categorie di sostanze (e le rispettive soglie), ad esempio tossiche o pericolose per l’ambiente. Entrambe le parti presentano due quantitativi soglia: il superamento del primo determina l’applicazione solamente degli articoli 6 e 7, il superamento del secondo (quantitativi maggiori) provoca anche l’applicazione dell’art. 8 (oltre agli art. 6 e 7). L’art. 6 obbliga il gestore dell’impianto a inviare alle autorità competenti la notifica e la scheda di informazione per la popolazione (Allegato V) e ad effettuare la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti e dimostrare di aver assunto misure di prevenzione e protezione adeguati. L’art. 7 obbliga il gestore dell’impianto ad attuare un sistema di gestione della sicurezza (Allegato III). Nel caso in cui l’azienda superasse anche le soglie relative all’applicazione dell’art. 8, il gestore dell’impianto è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza da inviare alle autorità competenti (Allegato II) che dimostri l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza, l’individuazione dei rischi di incidente rilevante, la predisposizione di PEI e di aver fornito al prefetto gli elementi utili per la redazione del PEE. Il Centro Assistenza Ecologica è in grado di predisporre studi circa l’assoggettabilità alla Seveso e, grazie all’ausilio di software appositamente progettati e sviluppati, curare tutti gli aspetti collegati alla gestione di un’azienda ricadente in tale normativa: dalla valutazione dei rischi di incidente rilevante alla elaborazione di sistemi di gestione della sicurezza e a quanto altro previsto dalla legislazione vigente.

New laws about the industrial accidents
Centro Assistenza Ecologica is more and more characterized by the multidisciplinary of own skills. In this perspective the development of particular advising thematic areas is placed, linked to an integrated and complete management of the several environmental aspects. A stimulus to follow this direction comes from the acknowledgment of the necessities and requirements of different business realities with which CAE is always in touch. For this reason, it’s important to emphasize that Centro Assistenza Ecologica has widened own offer, including the development of systems about the management of Seveso law that concerns the risks of serious accident coming from some industrial activities, the name comes from the accident of ICMESA factory happened in 1976 in Seveso. After the accident, the European States decided to adopt a common strategy about the prevention of the great industrial risks. The first law about the industrial risk at communitarian level is the Directive 82/501/CE, implemented in Italy with D.P.R. 175 of 1988. D.P.R. 175/1988 has been modified many times until to be repealed. In 2003 it’s enacted the directive 2003 2003/105 CE “Seveso ter”, the Italian implement is constituted by the Lgs. D. 238/05. This law evolution has introduced many new elements, like the concept that the prevention of serious accidents is linked only to the presence of dangerous substances and not to the development of industrial activities defining the values that determine the subjectability and the placing among the categories of dangerous substances for the environment like the composed metals. Centro Assistenza Ecologica is able to organize studies about the subjectability to the Seveso law, control all the aspects linked to the management of a company involved in this law from the estimation risks of serious accident till to the elaboration of safety systems.

www.ecocae.it

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