Assonat e Confcommercio: Inapplicabilità dell’art. 109 T.U.L.P.S. ai Marina Resort

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Il Tribunale di Genova ha riconosciuto che i concessionari delle strutture portuali
non hanno alcun potere di identificazione dei soggetti che pernottano all’interno delle proprie imbarcazioni

Il Tribunale di Genova con sentenza depositata il 7 marzo scorso ha disposto l’assoluzione
del legale rappresentante di un Marina Resort in relazione all’obbligo di comunicazione,
secondo quanto previsto dall’art. 109 T.U.L.P.S., alle questure territorialmente competenti
delle generalità delle persone alloggiate presso le proprie imbarcazioni.
Nella sentenza emessa, il Tribunale di Genova ha riconosciuto che “i concessionari delle
strutture portuali non hanno alcun potere di identificazione dei soggetti che pernottano
all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo fornito dal Marina
Resort”.
“Siamo molto soddisfatti dell’esito del giudizio” – ha commentato il Presidente di Assonat-
Confcommercio Luciano Serra. “Si tratta di un provvedimento che ha tenuto conto anche
di quanto esposto nel cd. Piano del Mare su tale problematica, l’ inapplicabilità dell’articolo
109 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps) ai “Marina Resorts” in analogia di quanto previsto
per i porti turistici”.
“Un risultato a favore della portualità turistica italiana” – ha aggiunto Serra – “che aiuta
concretamente le nostre imprese nell’espletamento delle attività verso il diportismo
nazionale ed internazionale”.
“Prosegue il nostro impegno – conclude Serra – sui tavoli istituiti dal Governo a sostegno di
azioni e istanze concrete per le nostre imprese, che sono una tessera qualificante del
mosaico del Turismo e rappresentano un comparto capace di offrire nuove opportunità di
crescita per il nostro Paese, come dimostrano i diversi studi sull’Economia del mare”.

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