Scambi con la Cina: CR number obbligatorio

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Il 2011 si è aperto con una novità in termini di esportazioni/importazioni con la Cina. Dal primo gennaio, infatti, è in vigore una nuova norma che impone a tutti gli importatori ed esportatori cinesi (sono escluse dall’obbligo le società straniere anche se stabilmente operanti in Cina) di registrarsi presso le autorità doganali e ottenere un numero identificativo che va riportato su tutte le dichiarazioni doganali. Dal primo gennaio è, quindi, obbligatorio indicare nelle fatture sia il Codice di Nomenclatura Combinata (HS Code), sia il Numero di Registrazione Doganale (CR Number). Prima del 1979 gli scambi internazionali erano monopolio di una dozzina di gran¬di società statali (le cosiddette Foreign Trade Companies FTCs), le uniche titolari del diritto a commerciare con l’estero (il Foreign Trade Privilege). Tali società agivano sotto il diretto controllo del MofTec (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation): ciascuna di esse era autorizzata a trattare solo determinate categorie merceologiche e ciò sulla base di quote di volta in volta fissate dal governo cinese. Dalla fine degli anni Novanta la comunità internazionale ha subordinato l’ingresso della Cina nella WTO a diverse condizioni, tra le quali la riduzio¬ne dei dazi doganali; sebbene da allora la pressione dei dazi sia sensibilmente calata, ancora oggi rappresenta un osta¬colo al libero scambio tra Cina e resto del mondo. La massima autorità cinese in materia di dazi è la General Administration of Customs (GAC), avente uffici statali e locali ubicati nei luoghi di entrata o di uscita delle merci dalla Cina. Il principale testo normativo è la New Custom Law, entrata in vigore il 1 gennaio 2001 che aveva rafforzato, rispetto al passato, i poteri di controllo e vigilanza attribuiti alle autorità doganali. In pratica la merce in transito in Cina deve essere presentata dal-l’importatore (per la merce in entrata) o dall’esportatore (per la merce in uscita) all’autorità doganale; le formalità per autorizzare l’ingresso o l’uscita di prodotti dalla Cina devono essere espletate dall’ufficio del luogo di destinazione (per le importazioni) o di produzione (per le esportazioni). Le operazioni di sdoganamento devono essere ultimate entro due settimane decorrenti dall’ingresso della merce sul territorio cinese o 24 ore prima della loro uscita (se si tratta di prodotti destinati all’esportazione). Nel caso di merci di importazione, la mancata presentazione della custom declaration entro tre mesi dalla data di ingresso del prodotto sul territorio cinese, autorizza l’ufficio doganale a procedere alla confisca della merce e alla successiva vendita coattiva per recuperare il dazio non versato. Il dazio deve essere pagato entro 7 giorni dalla richiesta inviata dall’autorità doganale: trascorso inutilmente tale termine, alla somma dovuta si applica un tasso di interesse giornaliero pari allo 0,1%. L’ammontare del dazio è calcolato in base al prezzo CIF per le merci impor¬tate, o secondo il prezzo FOB per quelle esportate. In presenza di taluni indici di “non veridicità” del prezzo, la legge cinese autorizza l’autorità doganale a determinare il “giusto prezzo”. A questo quadro si è aggiunta la novità normativa entrata in vigore il primo gennaio scorso e destinata a suscitare scalpore. Il "Custom Registration Number" (CR Number) che grave esclusivamente sulle aziende cinesi e legalmete registratemente registrate in Cina, devedeve essere obbligatoriamente indicato sulle dichiarazioni doganali relative a ogni spedizione da/per la Cina, con la sola esclusione di plichi contenenti documenti e/o effetti personali. Per spedire la merce in Cina o dalla Cina è pertanto obbligatorio indicare nelle fatture sia il codice di nomenclatura combinata (“Harmonized System Code”, ovvero HS Code) sia il numero di registrazione (CR Number) che la dogana assegna all’operatore cinese (sia importatore che esportatore). In mancanza del CR Number, l’unica possibilità per sdoganare la merce è nominare, quale ricevente o mittente, un agente cinese import/export che possegga il CR Number. Poiché quest’ultima procedura è piuttosto lunga, è consigliabile a chiunque abbia rapporti commerciali con la Cina di verificare per tempo che i propri clienti cinesi dispongano di un CR Number. Il CR Number è una sorta di nuova edizione del Trade Foreign Privilege che la Cina era stata costretta ad abolire nelle riforme a cui era stato subordinato l’in¬gresso nella WTO: attraverso il CR Number, infatti, il governo cinese può agevolmente controllare il flusso di merci da/per la Cina. Questa nuova norma è l’ennesima dimostrazione che la Cina ha preso piena consapevolezza della propria importanza sul piano internazionale sotto il profilo economico e conseguentemente si arroga il diritto di regolamentare i rapporti con il resto del mondo a proprio piacimento.

Exchanges with China: CR Number obligatory
The first January is come into force a new low that imposes to all Chinese importers and exporter to register thyself to the customs authorities in order to obtain an identification number that must be brought on all customs documents. Therefore, it’s obligatory to indicate on the invoices or the Harmonized System Code (HS Code), or the central registration number (CR Number). Now there is also the new law since first January that are causing a uproar. The CR Number that is applied only on the Chinese companies, legal enrolled in China, must be obligatorily indicated on the custom documents for each shipment from/for China, with the exception of envelops containing effects or personal documents. In order to send goods in/from China it’s therefore obligatory to indicate in the invoices the “Harmonized System codes”, that is HS codes or the CR Number that customs assign to the Chinese worker (importer or exporter). In absence of the CR Number, the only way in order to clear through custom the goods is to appoint receiver or sender, a Chinese agent import/export that had the CR Number. Opened the new office in Rome It has been opened last 1st February the new Zunarelli lawyer's office in Rome, 64, via della Scrofa, there were some delegates of Chamber and Senate, ship-owners, entrepreneurs and industrial professional associations. “A prestigious office – declares the lawyer and office manager Alessandra Giordano because it’s situated in back of the Senate and in one of most representative places of the Capital. The lawyer's office Zunarelli &Co, from many years working in the fields of the insurance and commercial law, mariti-me, air and transportation law, now there is also a Labour Department. Now the lawyer’s study guarantee a total maritime assistance: at the moment we are the only ones to assurance to the enterprises “a total” support.

www.studiozunarelli.com

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