Nelle zone rosse consentite le attività commerciali ambulanti

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Nelle zone rosse il commercio ambulante è consentito esternamente alle aree mercantili, negli appositi spazi autorizzati, o in modo itinerante. Lo chiarisce la Regione Marche che ha inviato una nota esplicativa alle Prefetture, alle amministrazioni comunali, alle associazioni di categoria. “Facciamo chiarezza sull’applicazione dell’articolo 45 del DPCM 2 marzo 2021 che molti Comuni e operatori di settore chiedevano di meglio interpretare – afferma il vicepresidente Mirco Carloni, assessore al Commercio – Nel rispetto delle norme anti assembramenti e dei protocolli di sicurezza regionali per il commercio ambulante, questa attività può continuare a svolgersi nella forma itinerante, com’è chiaramente deducibile anche dalle indicazioni della circolare del Ministero degli interni del novembre 2021 che aveva argomentate su una questione analoga. Ovviamente l’attività commerciale può essere svolta salvo eventuali e diverse indicazioni del Governo o delle prefetture, adottate sulla base dell’evoluzione epidemiologica”. Nella nota delle Regione si ricorda come il DPCM preveda che, nella zona Rossa, l’attività di vendita all’interno dei mercati, coperti o all’aperto su aree pubbliche, è sospesa ad eccezione della vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. In particolare l’articolo 45 del decreto sospende “le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23. Nella puntuale elencazione delle attività autorizzate dall’allegato, è previsto anche il commercio al dettaglio ambulante per la vendita di prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati. Di conseguenza l’attività del commercio ambulante è consentita per tutte queste tipologie commerciali.

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