Recupero e riciclo dei rifiuti: i rifiuti organici

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Nell’economia circolare i rifiuti organici, che sono una componete importante sia rispetto al totale dei rifiuti prodotti sia rispetto agli obiettivi di riciclaggio e recupero, vengono raccolti e trasformati in compost e biogas producendo numerosi benefici ambientali e sociali.

Rifiuti come risorsa
Trasformare i rifiuti in risorsa significa fare economia circolare (Estrai le materie prime, produci i beni, vendi, usa, smaltisci solo quello che non pupi usare) staccandosi dal vecchio modello di economia lineare (Estrai le materie prime, produci i beni, usa, getta quando non ti serve più). In questo contesto il trattamento dei rifiuti diventa un vero e proprio sistema industriale destinato anche alla produzione di nuove materie prime di qualità. Utilizzare materie prime seconde significa generare benefici ambientali, non si estraggono nuove materie prime vergini, ma anche sociali ed economici creando posti di lavoro e nuove attività imprenditoriali.

Fonti:
Blog Ecomondo, Il punto sull’Economia Circolare in Europa e Italia, ecomondo.com, 2022
Agenzia Europea per L’ambiente, Rifiuti: un problema o una risorsa?, eea.europa.eu, 2021,

La gerarchia della gestione dei rifiuti
La gerarchia nella gestione dei rifiuti nasce con la Direttiva 2008/98/CE (art. 4)1 che stabilisce l’ordine di priorità delle azioni nei processi di gestione dei rifiuti che dovrà essere seguita nella comunità europea:

Prevenzione (riduzione),

preparazione per il riutilizzo (riutilizzo),

riciclaggio,

recupero (incluso il recupero per fini energetici),

smaltimento.

La Direttiva 2008/98/CE pone come ultima operazione l’azione di smaltimento che dovrà essere fatta qualora non siano possibili le precedenti inclusa l’operazione di recupero ai fini energetici.

La direttiva 2008/98/CE è stata modificata dalla Direttiva 2018/851 che introduce in questo settore i principi del pacchetto sull’economia circolare. La nuova normativa introduce l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti organici.

Figura 1) Gerarchia della gestione dei rifiuti.

Smaltimento e recupero: quali sono le differenze
I concetti di smaltimento e recupero sono definiti sia nelle norme europee che in quelle nazionali: nella Direttiva Europea 2008/98/CE e, l’Italia, nel D.lgs. 205/2010 che ha modificato l’art.183 del D.lgs.152 del 2006

In generale la normativa definisce azioni di recupero “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”.

Le attività di recupero sono suddivise in attività di recupero di materia ed attività di recupero di energia e sono definite nel D.lgs. 152/06, allegato C:

R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia

R2: rigenerazione/recupero di solventi

R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6: rigenerazione degli acidi o delle basi

R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8: recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9: rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10: spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura

R11: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Le attività di smaltimento dei rifiuti sono definite dall’allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06:

D1: Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)

D2: Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3: Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4: Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5: Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)

D6: Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

D7: Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10: Incenerimento a terra

D11: Incenerimento in mare

D12: Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

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