San Marino, l’e-commerce riparte. Deregulation addio: ecco cosa cambierà

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La “Legge sull’uso delle comunicazioni elettroniche e dell’e-commerce”, che ha ricevuto il via libera dal Congresso di Stato ed è stata approvata in prima lettura dal Consiglio Grande e Generale, una volta che si concluderà il percorso consiliare ed entrerà in vigore andrà a regolamentare con chiarezza un settore che può offrire grandi opportunità di sviluppo per l’economia di San Marino. Il testo è stato redatto da esperti per conto della Segreteria di Stato all’Industria, al Commercio e all’Artigianato, proprio come la legge sul “Commercio sicuro” che ha già iniziato il proprio iter.

Cosa prevede il testo? Nei suoi 33 articoli, la nuova legge sull’e-commerce va a disciplinare “l’uso delle comunicazioni elettroniche scambiate a fini commerciali e le attività di vendita on-line” (art. 1). Il che non significa, come spiega già l’art. 2, che il provvedimento riguarda anche le transazioni su mercati regolamentati, le operazioni in valuta estera, i sistemi interbancari di pagamento; viene altresì specificato che, tramite Decreto Delegato, saranno individuate “specifiche categorie merceologiche per cui sarà inibita l’attività di vendita tramite mezzi informatici”.
La prima parte del testo ospita le Disposizioni Generali, dalle definizioni agli ambiti di applicazione. La seconda parte invece prende in esame le comunicazioni elettroniche (i contratti da accettare on-line, per intendersi); la materia viene specificata nei dettagli ma per ora è superfluo analizzarla.
Il Titolo II prende in esame invece la firma elettronica, esplicitando (art. 18) i requisiti necessari per la firma elettronica, anzi per una firma elettronica ritenuta “affidabile”. Altro discorso (dall’art. 23 al 25) concerne il servizio di certificazione, fornito da “prestatori del servizio”, la cui supervisione è di responsabilità dell’Autorità per l’informatica.
Il titolo III è il nocciolo della legge, la parte che si occupa specificatamente del commercio elettronico. Per commercio elettronico s’intende (art. 26 comma 1) “ogni attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura condotta tramite l’uso di comunicazioni elettroniche. La mera presentazione elettronica di beni o servizi cui non segua la conclusione di transazioni mediante l’uso di comunicazioni elettroniche non integra gli estremi della definizione di commercio elettronico”. L’operatore che svolge attività di commercio elettronico, anche invia non esclusiva (cioè se non vende esclusivamente on-line) sarà tenuto a presentare comunicazione, in forma scritta, all’Ufficio Industria, per l’iscrizione nell’apposito Registro delle attività e-commerce (art. 27). L’esercizio esclusivo del commercio elettronico, viene specificato ancora nell’art. 26, “può avvenire solo tramite l’ottenimento di apposita licenza”.
E poi c’è l’art. 28, che prevede e specifica gli obblighi di esibizione e specificazioni. L’operatore economico tramite l’utilizzo della rete deve rendere disponibile, in maniera semplice, diretta e permanente, una serie di informazioni circa la propria attività, da quelle più semplici come il nome della ditta o società al Codice operatore economico, a quelle più specifiche, tra cui i recapiti attraverso i quali il cliente può contattare il commerciante per ottenere informazioni o per presentare reclami, i prezzi (che devono essere chiaramente indicati e comprensivi di tasse, mentre il costo di trasporto deve essere esibito separatamente).
L’art. 29 prevede inoltre la facoltà, da parte dell’Ufficio Industria, di sospendere o revocare la licenza per le società che esercitano l’e-commerce in via esclusiva e che non rispettino i requisiti previsti dalle leggi 129 e 130 del 2010. Per le attività di commercio elettronico che non provvederanno all’iscrizione nell’apposito Registro viene comminata una sanzione di mille euro, con l’obbligo di iscriversi entro i successivi trenta giorni (pena l’inibizione all’attività specifica di e-commerce). L’iscrizione nel registro (art. 31) dovrà avvenire assolutamente entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Che, in chiusura giova ricordarlo, ha appena iniziato il proprio cammino verso l’approvazione, anche se è facile supporre che sarà piuttosto rapido.

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