La nuova Social Insurance Law in vigore dal 1 Luglio 2011

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La nuova Social Insurance Law, promulgata dal China’s National People’s Congress lo scorso Ottobre 2010, entrerà in vigore il 1 Luglio 2011 per dettare una disciplina organica ed unitaria della materia. Per chiarezza espositiva saranno comparati il nuovo ed il vecchio sistema cinese di assicurazione e previdenza sociale:
Vecchio sistema:
Sistema pensionistico di base – I contributi sono versati sia dal datore di lavoro che dal dipendente. Al momento della cessazione dell’attività lavorativa il contribuente che abbia versato i propri contribuiti per un periodo minimo di 15 anni ha il diritto di ricevere un trattamento pensionistico minimo da parte dello Stato.
Assicurazione infortunistica sul lavoro – I contributi sono versati solo dal datore di lavoro. Questo tipo di assicurazione copre gli incidenti occorsi durante l’esercizio del proprio lavoro; i premi sono proporzionali all’indice di pericolosità attribuito ad ogni attività lavorativa; il fondo così costituito viene utilizzato per compensare i mancati stipendi e gli ulteriori costi nati dall’infortunio.
Cassa Maternità – I contributi sono versati unicamente dal datore di lavoro.
Il fondo maternità viene utilizzato per assicurare e finanziare specifici casi di assenza dal posto di lavoro legati a tale causa o le spese mediche alla stessa correlate.
Assicurazione sanitaria di base – I contributi
vengono versati da entrambi, datore di lavoro e dipendente. E’ un fondo istituito al fine di coprire in tutto o in parte le spese mediche dei lavoratori ed è paragonabile, quindi, al nostro servizio sanitario nazionale.
Cassa disoccupazione – I contributi vengono versati da sia da datore di lavoro che da lavoratore. Se il premio è pagato per un periodo minimo, al termine del contratto di lavoro, il contribuente avrà diritto ad un sussidio di disoccupazione per un massimo di 24 mesi, onde consentire la ricerca di una nuova occupazione.

Disciplina dal 1 Luglio 2011: modifiche e nuovi obblighi:
Possibilità di continuare a versare contributi –
I lavoratori, nel caso in cui non abbiano versato contributi per il periodo minimo, possono continuare a contribuire anche successivamente la scadenza del proprio contratto di lavoro, in modo da poter raggiungere la soglia per il trattamento pensionistico.
Responsabilità per infortuni sul luogo di lavoro – Si amplia la copertura assicurativa per infortunio sul lavoro ed il datore vede alleggerita la propria posizione di garanzia: in caso di incidente verrà utilizzata tale risorsa per risarcire le spese di ospedalizzazione, i pasti e verrà altresì riconosciuta una somma risarcitoria omnicomprensiva nel caso in cui debba terminare il contratto di lavoro.
Mobilità – La nuova legge, al fine di agevolare i trasferimenti all’interno del mercato del lavoro, garantisce, tramite un fondo pensionistico, che, in caso di trasferimento, tutti i contributi, a qualunque titolo già versati, possano essere trasferiti all’ente della nuova provincia in cui il lavoratore viene collocato.
Obbligo di informazione – Sul datore di lavoro grava l’obbligo di informare il dipendente, consegnandogli personalmente un report mensile con il dettaglio di tutti i contributi versati.Riscossione contributi – L’autorità competente per il controllo e la riscossione ha facoltà di detrarre quanto non versato direttamente dai conti correnti della società qualora i contributi non vengano pagati tempestivamente e per intero, potendo inoltre procedere alla vendita forzata degli assets societari o, in caso di somma contestata, richiedere debita garanzia per il credito vantato.
Partecipazione dei cittadini stranieri – Anche i cittadini stranieri, residenti all’interno della Repubblica Popolare Cinese, hanno la facoltà di partecipare al sistema previdenziale domestico. La norma è comunque soggetta alle scelte delle singole Municipalità; Shanghai, ad esempio, obbliga i residenti stranieri, con permesso di soggiorno di lungo periodo, ad adeguarsi al sistema.
Zone Rurali – Verrà gradualmente introdotto un nuovo tipo di assicurazione medica di base di natura cooperativa ed accessibile anche ai meno abbienti.
Foreign Invested Enterprises – Devono conformarsi alla legge registrando presso l’agenzia locale, entro 30 giorni, dalla costituzione l’apertura della società ed, entro 30 giorni dall’assunzione, i dipendenti. Sono poi responsabili delle spese relative agli incidenti sul lavoro non coperte dall’assicurazione.
Sanzioni – In caso di ritardato pagamento sarà irrogata una sanzione giornaliera pari allo 0.05% di quanto dovuto per ogni giorno di ritardo; nel caso in cui il premio non venga versato, le autorità competenti potranno inoltre applicare una sanzione alla società sino al massimo del 300% di quanto ancora dovuto ed una sanzione personale al soggetto responsabile, variabile da 500 a 3000 RMB.

Le nostre osservazioni
La Social Insurance Law mira a realizzare un fondo pensioni a livello statale e regionale nonché a favorire forme di accantonamento del denaro. Il sistema previdenziale cinese ruota ora su tre diverse forme di contributi: persone fisiche, dipendenti ed enti locali e la pensione sarà commisurata al tasso di inflazione ed all’importo dello stipendio percepito. La creazione di fondi pensione vuole incoraggiare il riparmio forzato come forma di investimento alternativa all’acquisto della seconda casa (fattore principale del surriscaldamento del real estate cinese). La legge introduce cinque forme di pensione: assicurativa, medica, per danni subiti dal lavoratore, per disoccupazione e per maternità. Inoltre viene inserita la possibilità per il lavoratore di non perdere i diritti pensionistici maturati qualora si debba trasferire in altra Provincia. La legge si applica sia alle società di investimento estero (obbligatoriamente) sia alle persone fisiche (a richiesta). In passato i Paesi Occidentali hanno esercitato forti pressioni affinchè la Cina si dotasse di un sistema simile al modello Europeo, sottovalutando gli effetti diretti e non di questo processo di avvicinamento.
La Social Insurance Law dota la Cina di un moderno sistema previdenziale/assicurativo ed ora che il sistema fiscale è unico e che la riforma del lavoro ha provocato un costante aumento del costo della manodopera locale, il datore di lavoro dovrà sopportare il costo della creazione dei fondi pensionistici.
E’ quindi lecito chiedersi se davvero convenga che il Regno di Mezzo assomigli così tanto al Vecchio Continente.

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