Sicurezza nel gioco, marchi e brevetti

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Tra leggi nazionali, decreti ministeriali, circolari e direttive CE, la legislazione in tema di sicurezza è davvero articolata.
In questo mare magnum legislativo, è di fondamentale importanza la legge n.313 del 27 settembre 1991, risultato del recepimento della direttiva europea n.88/378/CEE che regolamenta le caratteristiche chimico – fisiche del giocattolo per garantire l'incolumità fisica dei bambini. Dal 20 luglio questa legge sarà sostituita dalla 2009/48/CE che rivede e rafforza la direttiva precedente, apportando significative novità tra le quali l'introduzione della Dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante. Ad oggi, la marcatura CE, l'autocertificazione apposta dal produttore o dall'importatore del giocattolo, è il requisito obbligatorio per la commercializzazione del prodotto a livello europeo ed è spia della conformità del prodotto alla normativa vigente in materia di sicurezza. Sta al
Ministero dello Sviluppo economico, che opera attraverso la Guardia di Finanza e le Camere di commercio, effettuare controlli e verifiche. Quando si parla invece di marchi e brevetti, la situazione si fa più complessa. Con marchio si intende "un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente" che, per avere valenza giuridica, deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) che ne valuta la conformità ai requisiti previsti per legge. Se tutte le caratteristiche sono rispettate, l’oggetto di registrazione gode dell’esclusivo diritto d’uso della durata di dieci anni, alla scadenza rinnovabili. Il brevetto, invece, è una invenzione o meglio un titolo giuridico tramite il quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo di tempo di vent’anni. L'obiettivo è quello di impedire ad altri di produrre, vendere o
utilizzare un'invenzione senza autorizzazione. Si tratta di un diritto patrimoniale che può essere venduto o dato in licenza. Come nel caso del marchio, per ottenere un brevetto è necessario presentare domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il quale svolge un esame di brevettabilità. Alla scadenza del periodo di venti anni, il brevetto diventa di dominio pubblico.

Toy’s safety, trademarks and patents
Among national law, ministerial decree and CE laws, the law about safety is very intricate. Very important is European law n.313 of 27th September that is the result of the implementing of the European directive
n.88/378/CEE. From 20th July this law will be replaced by European directive 2009/48/CE that strengthens the previous directive, improving the meaningful changes. Until today CE mark, the self certification placed by the producer or by the importer of the toy, it’s the mandatory requirement for the commercialization of the product in the European area, it’s the key indicator of a product’s conformity with enforced law about safety. The Ministry of the Economic Development, that works by Guardia di Finanza and the Chambers of Commerce, is the body that checks and controls. Trademark is “any distinctive sign or indicator that can be graphically represented". It must be registered at Italian patents and trademarks office that checks the conformity to the requirements previewed by the law, the trademark lasts 10 years from the filing date and can be renewed for 10 years The duration of a trademark therefore is potentially limitless. Talking about patent, instead, we refers at an invention or a legal claim through it’s given a temporary monopoly of the use of the invention in a territory and for a limited period. Like the trademark, in order to obtain a patent it’s necessary to bring a request at Italian patents and trademarks office that make an exam of validity. If all the requirements will be satisfied, the patent lasts twenty years, it’s not renewable. At the deadline of twenty years period, the patent becomes public.

www.uibm.gov.it

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